Benvenuti nel Tirocinio formativo per l'accesso al lavoro e all'insegnamento

Benvenuti nel Tirocinio formativo per l'accesso al lavoro e all'insegnamento - Tirocinio Formativo

La scuola, l'università e il mondo del lavoro sono finalmente uniti da un nuovo sistema di accesso al lavoro e all'insegnamento  attraverso queste tre tipologie di tirocinio:

  • Tirocinio formativo non curriculare,  in uscita, dal sistema d’istruzione nazionale verso il mondo del lavoro, nella specificità per i soggetti che abbiano conseguito entro i 12 mesi il diploma d’istruzione tecnica o professionale, il diploma d’istruzione superiore negli ITS e/o  il diploma di laurea sia di primo che di secondo livello presso le istituzioni universitarie;
  • Tirocinio formativo curriculare, in alternanza scuola/lavoro, nel periodo post scuola dell’obbligo d’istruzione e all’interno dei percorsi formativi tecnici e professionali, indipendentemente dal fatto che questi siano gestiti da enti di formazione,  scuole e università;
  • Tirocinio formativo attivo, in ingresso, al sistema di abilitazione e di reclutamento degli insegnanti nella scuola di ogni ordine e grado, ovvero nella scuola dell’infanzia, in quella primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Questo spazio virtuale è dedicato ai giovani che vogliono intraprendere la propria carriera attraverso una conoscenza approfondita del sistema di accesso al lavoro e all'insegnamento. Per coloro che sono orientati ad inserirsi in qualità di insegnanti nella scuola, lo spazio ad essi destinato è il TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO, mentre per quanti vogliono accedere nel sistema produttivo trovano riscontro nello spazio dedicato al TIROCINIO FORMATIVO.

Uno dei siti utili, a nostro avviso unico nel genere, è "cliclavoro", il portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vero veicolo di incontro tra domanda e offerta di lavoro sia in termini di ingresso nel privato impiego sia di accesso nel pubblico impiego.

Clicca qui per accedervi     http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

TFA - Tirocinio Formativo Attivo

TFA - Tirocinio Formativo  Attivo - Tirocinio Formativo

Il TFA è figlio del DM 249/10 ed è, di fatto, il provvedimento chiave con cui vengono definiti e disciplinati i requisiti e le modalità per la formazione iniziale degli insegnanti per favorire il loro accesso all'insegnamento:

  • nella scuola dell’infanzia;
  • nella scuola primaria;
  • nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Il TFA è, anche, uno strumento per concorrere alla specializzazione,  per le attività di sostegno agli alunni disabili e per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Il TFA si applica, anche, nella formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti, prevede due fasi temporali diverse nel percorso all'accesso nella scuola, la prima che definiamo "Transitoria",  riguarda tutti coloro che avendo acquisito, precedentemente all'anno accademico 2011/12, un titolo di studio valido per l'insegnamento ambiscono al conseguimento dell'abilitazione. Passaggio, questo,  importante per accedere alle graduatorie permanenti per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado con contratto a tempo determinato, nonché per partecipare ai bandi di concorso al ruolo di docente con contratto a tempo indeterminato.

La seconda fase, detta anche "A regime", si riferisce a quanti sono già inseriti o si inseriranno nei corsi di laurea magistrale a numero programmato, già partiti nel 2010/11 e già finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Per questa tipologia di corsisti il percorso è differenziato per livello di insegnamento. Per coloro che, intendono inserirsi nelle graduatore per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, il percorso TFA abilitante è incluso nel piano di studi universitario a numero programmato presso le istituzioni universitarie e i dipartimenti di Scienze della formazione che l’hanno attivato. Mentre per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la legislazione prevede la frequenza di uno specifico corso universitario TFA, di un anno, successivo al conseguimento della laurea magistrale nei dipartimenti universitari che l’avranno attivato e al conseguimento del diploma di secondo livello presso le Istituzioni AFAM che avranno attivato corsi TFA.

 

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TF - Tirocinio Formativo non curriculare

TF - Tirocinio Formativo non curriculare - Tirocinio Formativo

Da tutti è noto come “Tirocinio formativo e di orientamento” per effetto del D.lgs. n. 137/2011, poi convertito in Legge n. 148/2011, ma declinato dal legislatore, per mezzo del relativo articolo 11, in “Tirocinio formativo non curriculare”,   per distinguerlo da quello  curriculare.  Fermo restando che il legislatore con tale provvedimento ha voluto così garantire  i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini, le restanti norme attuative sono demandate per competenza alle regioni e in assenza di queste restano invariate quelle  per l’attivazione dei tirocini formativi curriculari, di cui all'ancoira vigente articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

I soggetti promotori

I soggetti che possono promuovere i tirocini formativi non curriculari (o extra curriculari) sono regolamentati da ciascuna regione con proprio provvedimento, tuttavia permangono tra i soggetti promotori istituzionali i soggetti accreditati per la formazione, quali: gli enti di formazione, i centri per l'impiego, i centri di formazione professionali, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, le scuole secondarie di secondo grado tra gli istituti tecnici e superiori, gli Istituti Tecnici Superiori e le Università.

I destinatari

I destinatari dei tirocini formativi non curriculari sono i possessori del diploma d’istruzione secondaria, ovvero del diploma d’istruzione superiore, ovvero del diploma di laurea.

Periodo e durata

Il periodo è previsto, entro e non oltre, il dodicesimo mese dal conseguimento del titolo, mentre la durata del tirocinio è di massimo sei mesi, proroghe incluse.

Per saperne di più:

 http://www.lavoro.gov.it

Tirocinio formativo curriculare

Tirocinio formativo curriculare - Tirocinio Formativo

I tirocini formativi curriculari, là dove non vi sono disposizioni di competenza regionale, sono normati dall'ancora vigente articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Tale provvedimento, che resta il testo “madre” di questa tipologia di tirocinio, regola le procedure di promozione e realizzazione dei momenti di alternanza tra studio e lavoro e tende ad agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

I soggetti promotori

I soggetti che possono promuovere i tirocini curriculari sono regolati da ciascuna regione con proprio provvedimento, tuttavia permangono tra i soggetti promotori istituzionali i soggetti accreditati per la formazione, quali: gli enti di formazione, i centri per l'impiego, i centri di formazione professionali, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, le scuole secondarie di secondo grado tra gli istituti tecnici e superiori, gli Istituti Tecnici Superiori e le Università.

I destinatari

I destinatari dei tirocini formativi curriculari sono coloro i quali frequentano:

  1. il secondo biennio e/o il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado;
  2. i percorsi di formazione  volti a conseguire una qualifica professionale;
  3. i percorsi di studi universitari di qualsiasi livello (prino e secondo) e tipologia (corsi di laurea, di laurea magistrale, di perfezionamento, master).

Periodo e durata

Il periodo è previsto dalle convenzioni che le istituzioni promotrici sottoscrivono con le aziende e gli enti ospitanti il tirocinante e non supera complessivamente  i sei mesi, proroghe incluse.